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Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito
  2007 2008 2007 2008
Pensione ciechi civili assoluti 262,62 266,83 14.256,92 14.466,67
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 242,84 246,73 14.256,92 14.466,67
Pensione ciechi civili parziali 242,84 246,73 14.256,92 14.466,67
Pensione invalidi civili totali 242,84 246,73 14.256,92 14.466,67
Pensione sordomuti 242,84 246,73
14.256,92
14.466,67
Assegno mensile invalidi civili parziali 242,84 246,73 4.171,44 4.238,26
Indennità mensile frequenza minori 242,84 246,73 4.171,44 4.238,26
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 710,32 733,41 Nessuno Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali 457,66 465,09 Nessuno Nessuno
Indennità comunicazione sordomuti 229,64 233,00 Nessuno Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti 168,70 172,86 Nessuno Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 436,14 443,12 Nessuno Nessuno

 

 

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S F I D A INFORMA

 

Pensione di reversibilità e figli inabili
(pensione ai superstiti)

I familiari del lavoratore hanno diritto, al momento della morte di questo e in presenza di determinati requisiti, ad un trattamento economico.
Anche i figli riconosciuti "inabili al lavoro" hanno diritto alla pensione di reversibilità e agli assegni familiari, senza limiti di età purché al momento del decesso del genitore siano a carico di questo.


È importante chiarire cosa la legge intende per “inabile” e per “vivenza a carico”.
L’inabilità è un concetto diverso dall’invalidità civile, pertanto coloro che hanno già un riconoscimento di invalidità, anche se del 100% o del “100% con necessità di assistenza continua”, non hanno diritto automaticamente alla pensione di reversibilità così come chi ha il 75% non ne è automaticamente escluso, ma devono essere riconosciuti “inabili al lavoro” dall’ente erogatore della prestazione (l’INPS per quanto riguarda i dipendenti privati, il Ministero del Tesoro in generale per i pubblici -ogni comparto ha poi il proprio ente di riferimento).
Il concetto di inabilità viene citato dalla legge n. 222 del 12 giugno 1984 (art. 2): “si considera inabile colui il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Già precedentemente tale concetto era stato introdotto addirittura con il DPR n. 818 del 1957.
Per quanto riguarda invece il concetto della vivenza a carico per i figli inabili la circolare INPS n. 198, 29/11/2000 stabilisce che al momento del decesso, il figlio inabile non risulti titolare di un reddito annuo pari a quello stabilito per l’erogazione della pensione per gli invalidi civili; se poi il figlio inabile è riconosciuto nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di una assistenza continua”, quel limite viene aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento (per il 2003 è di 431,19 euro mensili; il limite di reddito in questo caso è di 18.277,48 euro).
I redditi da considerare sono i soli assoggettabili all’IRPEF (non vanno quindi conteggiate le provvidenze economiche di invalidità civile).

Tali criteri per l’individuazione del reddito sono adottati per i decessi intervenuti successivamente alla data del 31 ottobre 2000, data della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 478, che ha appunto definito i nuovi parametri (prima di questa data venivano seguiti gli stessi criteri adottati per l’individuazione del limite di reddito in materia di assegni familiari, e quindi si considerava il trattamento minimo di pensione aumentato del 30%).

Sia per stabilire l’inabilità al lavoro che per la vivenza a carico del figlio, l’ente erogatore prende come riferimento il momento del decesso del genitore. Però se una persona viene riconosciuta titolare del diritto alla pensione di reversibilità perché in quel momento ricorrono i requisiti necessari, questo stesso diritto viene meno se, successivamente, uno di questi viene a modificarsi.
Se, quindi, una persona giudicata “inabile al lavoro” viene poi assunta e svolge una qualche attività lavorativa, anche part-time, e conseguentemente risulta titolare di reddito da lavoro, perde il diritto alla pensione di reversibilità (pensione al superstite).

ATTENZIONE: la perdita del diritto alla pensione di reversibilità è definitiva, cioè viene esclusa la possibilità di ripristino anche nel caso in cui intervengano successivamente le dimissioni o il licenziamento -circolare INPS n. 289, 24/12/91). La circolare INPS n. 137, 10/7/01 ha però introdotto una eccezione specificando che le persone che svolgono attività lavorativa con finalità terapeutiche presso cooperative sociali (cooperative di tipo B, legge n. 381/91) hanno diritto alla pensione di reversibilità.

Decorrenza e quote
La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del genitore e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata allo stesso. Per ottenerla occorre presentare domanda all’INPS, se il lavoratore era iscritto a questo ente, o al proprio ente di riferimento.

Per le pensioni decorrenti dal 1 settembre 1995 (Legge n. 335, 8/8/95, art. 1, comma 41; Circolare INPS n. 234, 25/8/95):
- se i superstiti aventi diritto sono il coniuge e un figlio, questi percepiranno l’80%; se è il coniuge e due figli: il 100%;
- se i superstiti sono solo i figli: per un figlio si percepirà il 70%, per due figli l’80%, per tre o più figli il 100%.


In sintesi: nel caso di figlio inabile, a questi spetta la pensione di reversibilità solo se:
- il disabile viene valutato “inabile al lavoro” dal medico INPS;
- è a carico del genitore al momento del suo decesso e non ha un reddito personale superiore a quello indicato per l’erogazione della pensione di inabilità (o, se titolare di indennità di accompagnamento di un reddito pari a quello suddetto aumentato dell’importo dell’indennità stessa).

MESSAGGIO INPS

(N. 9879 del 17/04/2007)

 

OGGETTO: Pensione di inabilità civile – art.12 , legge 30 marzo 1971, n.118 - Limite redditualeCLICCA QUI……..

 

Allegato 1

Oggetto: trasferimento all’INPS delle funzioni previste dall’art. 10 del d.l. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.

Istruzioni operative – CLICCA QUI………


 

 

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PENSIONE DI INVALIDITA’ CIVILE

Le nostre proposte

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LA PENSIONE DI INVALIDITA’ CIVILE

Per i disabili maggiorenni, con reddito basso, lo Stato prevede una pensione di invalidità di poco superiore ai 200 euro mensili (l'importo varia a seconda del tipo di handicap). Tale beneficio economico non è reversibile ai superstiti (coniuge, figli minori ecc.)

 

PROPOSTA: per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti, adeguare le pensioni di invalidità civile al minimo della pensione di anzianità.

Alla morte del titolare, rendere reversibili i suddetti benefici economici (100% dell’importo annuo) ai coniugi con uno o più figli minori fiscalmente a carico – ai figli orfani sino al 18mo anno o al completamento degli studi.

Per poter godere della reversibilità, i familiari superstiti non dovranno superare gli stessi limiti di reddito personale attualmente applicati ai beneficiari delle suddette provvidenze.

 

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Per i disabili gravi e gravissimi, ossia persone non autosufficienti, è prevista “l’indennità di accompagnamento” pari a poco più di 450 Euro mensili (ciechi assoluti: Euro 733).

Tutti sappiamo che con tali somme non è possibile assumere personale che aiuti la famiglia durante il giorno o la notte per le attività di vita quotidiana del familiare disabile.

Sappiamo, altresì, che un disabile grave o gravissimo, ricoverato in istituto, costa allo Stato da 12.000 a 13.000 euro annui.

 

PROPOSTA:  Elevare l’indennità di accompagnamento, per i disabili gravi e gravissimi, almeno allo stipendio lordo di una badante che lavora 36 ore settimanali.

 

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PREPENSIONAMENTO

 

In un Paese dove la pensione anticipata è stata "regalata" a molte categorie, da anni sono ferme in Parlamento proposte di Legge per la concessione del prepensionamento ai genitori ed ai coniugi (lavoratori dipendenti ed autonomi) che assistono i propri familiari disabili gravi.

 

La gravità, quando si parla di handicap, non è un termine generico, ma presuppone una speciale condizione, certificata in base ad una visita collegiale, che comporti l'impossibilità per il disabile di compiere "gli atti quotidiani della vita".

 

Queste persone, se non vengono aiutate, non sono in grado di lavarsi, vestirsi, nutrirsi o partecipare alla vita sociale.

Nella maggior parte dei casi il disabile, in condizioni di gravità, dipende completamente dal familiare che si occupa di lui. In molti casi, il familiare assistente si trova di fronte a scelte terribili: lasciare il lavoro (senza aver raggiunto l'età della pensione) e vivere di assistenzialismo o affidare il congiunto ad un istituto-lager di cui è tristemente ricca la cronaca di tutti i giorni.

Troppo spesso abbiamo anche assistito alla disperazione di genitori che, senza un'opportunità degna di questo nome, preferiscono uccidere il proprio figlio (o il coniuge) ed uccidersi.

 

In un Paese che si ritenga civile abbiamo il dovere di offrire a queste famiglie una nuova possibilità: il prepensionamento!

 

Vi chiediamo, quindi, di aiutarci a sensibilizzare la classe politica italiana affinché questa vitale necessità trovi presto una risposta.

GRAZIE

 

SFIDA - Segreteria provinciale - Lecce

Via Gallipoli n. 68 - 73048 Nardò (LE)

Cell. 347.1372.963

E-mail: vitogiulio.berti@poste.it

 

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