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Famiglie Italiane Diverse
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AL MINISTRO DI GRAZIA GIUSTIZIA AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE AL MINISTRO SOLIDARIETA’ SOCIALE e p.c. AGLI
ORGANI DI STAMPA Il Ministero
della Pubblica Istruzione invece di tutelare e garantire i diritti degli
studenti disabili ricorre alla Magistratura contro di loro. I Giudici della Seconda Sezione del
Tribunale di Messina, nel giro di tre giorni, hanno cambiato orientamento
decidendo su ricorsi aventi lo stesso oggetto (RICONOSCIMENTO DELLE ORE DI
SOSTEGNO A STUDENTI DISABILI) in maniera diametralmente opposta. (leggi la prima
Ordinanza) (leggi la seconda
Ordinanza) – (leggi
la terza Ordinanza) Durante l’anno scolastico 2006/2007,
molte famiglie di ragazzi disabili sono state costrette a rivolgersi alla
Magistratura per ottenere il riconoscimento del diritto allo studio per i
propri figli (sentenze Tribunale di
Roma, Bologna, Venezia, Ancona, Napoli, Campobasso, Brescia, Salerno,
Cagliari, Reggio Calabria, Agrigento, L’Aquila, Siracusa, Messina …). FRANCESCO, all’inizio dell’anno
scolastico 2006/2007 ricorre alla Magistratura per avere le ore di sostegno
adeguate; il Giudice accoglie il ricorso ex art. 700 e conferma le 18 ore
richieste. Il Ministero della Pubblica
Istruzione inoltra reclamo con procedimento iscritto al n. 10026/2007 R.G. e il Collegio della Seconda Sezione del Tribunale di
Messina,con ordinanza dell’11 giugno 2007, rigetta il ricorso fatto dal
Ministero e riconferma le 18 ore di sostegno; CHIARA, ricorre alla Magistratura per
avere le congrue ore di sostegno a scuola e, come Francesco, ottiene le 18
ore richieste. Il Ministero della Pubblica Istruzione inoltra reclamo con
procedimento iscritto al n. 10002/2007 R.G ma,
questa volta, il Collegio della Seconda Sezione del Tribunale di Messina, il
15 giugno 2007, emette un’ordinanza dove contrariamente a quella del
11/06/07, accetta il ricorso del
Ministero ritenendo sussistente il difetto di giurisdizione e toglie le 18
ore. Fortunatamente l’anno scolastico è terminato e, a Chiara, non può essere più tolta l’insegnante di
sostegno. MARIA: la procedura per lei segue un
iter più tortuoso. All’inizio dell’anno scolastico 2006/2007, ricorre alla
Magistratura per avere assegnate le 18 ore di sostegno, ma il Giudice
assegnatole, contrariamente a quello di Francesco e Chiara, non riconosce la
giurisdizione, non accoglie il ricorso ex art. 700 e non le assegna le 18 ore
richieste. Successivamente, su reclamo dei genitori, il Collegio della
Seconda Sezione Civile di Messina,
procedimento iscritto al n. 10158/2007 R.G,
con ordinanza del 15 giugno 2007, ritenendo sussistente il difetto di
giurisdizione, devolve la competenza al giudice Amministrativo e, Maria nonostante la richiesta delle 18 ore settimanali,
per l’anno scolastico 2006/2007, ha usufruito solo di 9 ore. Perché il Collegio, per lo stesso tipo
di reclamo decide che per Francesco ha competenza di giurisdizione mentre per
Chiara e Maria la competenza è del Giudice
Amministrativo? Gli altri giudici, nelle altre
province d’Italia (Messina compresa), nell’emettere un giudizio hanno preso
un abbaglio, hanno commesso un abuso di potere intromettendosi in un campo
che non era di loro pertinenza o, più semplicemente, hanno garantito i
diritti soggettivi di un individuo ritenendo deontologicamente
corretto pronunciarsi? Perché questo accanimento delle
Istituzioni contro i disabili e le loro famiglie? E’ civile uno Stato che costringe i
genitori dei disabili a ricorrere alla magistratura per avere riconosciuto un
loro diritto? Se lo Stato ha deciso di risparmiare
sui soggetti più deboli quale alternativa hanno le famiglie? A chi dovranno
rivolgersi per essere tutelate? A tal proposito, sarebbe auspicabile
che gli Organi competenti dessero direttive chiare e precise per consentire
ai Giudici di espletare le loro mansioni serenamente e alle Famiglie di
conoscere qual è l’Organo giudiziario preposto alla tutela dei Diritti dei loro figli. Roma lì 19/07/2007 Il
Segretario Nazionale Ing. Andrea RICCIARDI |