INPS
Frazionabilità
dei permessi:
Messaggio 15995 del
Messaggio 16866 del
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Dopo il Messaggio 15995 del 18
giugno 2007 – (CLICCA QUI), l'INPS torna sul tema della frazionabilità
oraria dei permessi mensili previsti dall'articolo 33 della Legge………104/92. Con il Messaggio INPS n.
16866 del 28 giugno 2007 – (CLICCA QUI), l’Istituto previdenziale
definisce il numero massimo di ore di permesso
lavorativo nel caso questo venga frazionato. Nel precedente Messaggio l'INPS aveva
ammesso la frazionabilità in ore (prima la ammetteva solo in mezze giornate),
ponendo il limite massimo a 18 ore mensili. L'INPS ribadisce
ora che il limite massimo previsto opera esclusivamente quando i tre giorni
di permesso vengono frazionati, anche parzialmente, in ore. Inoltre precisa che il limite di 18 ore è riferito ai casi in cui
l'orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi. Per tutti gli altri casi
il monte ore massimo va ricalcolato con una
formula diversa a seconda che l'orario di lavoro sia fissato su base
settimanale (la maggioranza dei casi) o su base plurisettimanale
e cioè che vari ciclicamente da una settimana all'altra. L'INPS fissa dunque
due formule diverse. |
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PRIMA
FORMULA L'algoritmo
di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario
normale di lavoro determinato su base settimanale, ai fini della
quantificazione del massimale orario mensile di
permessi, è il seguente: (orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni
lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili. A titolo esemplificativo,
un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5
giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il
seguente: (40/5) x 3 = 24 SECONDA FORMULA L'algoritmo
di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario
normale di lavoro determinato dai contratti collettivi di lavoro
su base plurisettimanale, ai fini della
commisurazione del massimale in argomento, è il seguente: (orario normale di lavoro medio settimanale /numero medio
dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili. Per tale fattispecie, si
riporta come esempio il caso di un lavoratore con orario di lavoro plurisettimanale articolato nella seguente maniera: 8 settimane da 32 ore su
4 giorni lavorativi alla settimana, 4 settimane da 40 ore su
5 giorni lavorativi alla settimana, 4 settimane da 36 ore su
6 giorni lavorativi alla settimana. Applicando l’algoritmo
sopra enunciato, nel caso in esempio, il lavoratore avrà diritto a 22,1 ore
mensili. Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il
seguente: (35/4,75) x 3 = 22,10 |
TRATTO
Congedi parentali,
congedi
straordinari,
prolungamento
dell'astensione di maternità:
novità dall'INPS
Per ulteriori
informazioni scrivi a: infosfida@tin.it