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INPS

Frazionabilità dei permessi:

Messaggio 15995 del 18/06/2007 – NOVITA’ DALL’INPS

Messaggio 16866 del 28/06/2007 – (precisazioni)

 

 

Dopo il Messaggio 15995 del 18 giugno 2007 – (CLICCA QUI), l'INPS torna sul tema della frazionabilità oraria dei permessi mensili previsti dall'articolo 33 della Legge………104/92.

 

 

 

Con il Messaggio INPS n. 16866 del 28 giugno 2007 – (CLICCA QUI), l’Istituto previdenziale definisce il numero massimo di ore di permesso lavorativo nel caso questo venga frazionato.

 

Nel precedente Messaggio l'INPS aveva ammesso la frazionabilità in ore (prima la ammetteva solo in mezze giornate), ponendo il limite massimo a 18 ore mensili.

L'INPS ribadisce ora che il limite massimo previsto opera esclusivamente quando i tre giorni di permesso vengono frazionati, anche parzialmente, in ore. Inoltre precisa che il limite di 18 ore è riferito ai casi in cui l'orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi.

 

Per tutti gli altri casi il monte ore massimo va ricalcolato con una formula diversa a seconda che l'orario di lavoro sia fissato su base settimanale (la maggioranza dei casi) o su base plurisettimanale e cioè che vari ciclicamente da una settimana all'altra. L'INPS fissa dunque due formule diverse.

 

 

PRIMA FORMULA

L'algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente:

(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi

settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

A titolo esemplificativo, un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente:

(40/5) x 3 = 24

 

SECONDA FORMULA

L'algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai contratti collettivi di lavoro su base plurisettimanale, ai fini della commisurazione del massimale in argomento, è il seguente:

(orario normale di lavoro medio settimanale /numero medio dei giorni

lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

Per tale fattispecie, si riporta come esempio il caso di un lavoratore con orario di lavoro plurisettimanale articolato nella seguente maniera:

 

8 settimane da 32 ore su 4 giorni lavorativi alla settimana,

4 settimane da 40 ore su 5 giorni lavorativi alla settimana,

4 settimane da 36 ore su 6 giorni lavorativi alla settimana.

Applicando l’algoritmo sopra enunciato, nel caso in esempio, il lavoratore avrà diritto a 22,1 ore mensili.

Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente:

(35/4,75) x 3 = 22,10

 

 

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TRATTO DAL SITO WEB

AndyLex

 

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