Finanziaria 2007
novità per le persone disabili
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Detrazioni per carichi di famiglia
All’interno delle diverse
misure che hanno rimodulato l’imposizione sui redditi
(IRPEF) e le relative detrazioni e deduzioni è prevista una norma che riguarda
le persone con disabilità a carico del contribuente.
Attualmente è in vigore il
regime della deduzione per carichi di famiglia, cioè è possibile dedurre dal
reddito lordo un importo variabile, a seconda del proprio reddito, per i figli
e i familiari a carico.
La nuova Finanziaria
reintroduce il precedente sistema della detrazione: si detraggono cioè importi
variabili a seconda del reddito per i figli e i familiari a carico.
In sintesi: è prevista una
detrazione di 800 euro (a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro). La
detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre
anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per
ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la
detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
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Agevolazioni sui veicoli
La Finanziaria interviene
anche a proposito delle note agevolazioni di cui possono fruire le persone
disabili nell’acquisto di un veicolo destinato alla loro mobilità. L’intento, a
nostro avviso del tutto inefficace oltre che sperequativo, è quello di evitare elusioni.
La Legge Finanziaria precisa
che: “le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli
utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono
riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva
o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.
È quasi superfluo sottolineare
l’inapplicabilità di questa enunciazione. Come si accerterà l’uso esclusivo o
prevalente?
Più perentorio e operativo il
comma successivo che recita: “In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito
delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali
prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza
fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante
dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per
i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap,
cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e
diversi adattamenti.”
La norma contenuta nella
Finanziaria impedisce al disabile, o al suo familiare, che abbiano acquistato
un veicolo “agevolato” di rivenderlo nell’immediato a meno che non abbiano
necessità di altri adattamenti, pena la restituzione dei benefici ottenuti. La
valenza discriminatoria di questa indicazione si accompagna con la non
considerazione della normativa già vigente. Come si ricorderà, infatti, già
oggi non è possibile ottenere nuovamente i benefici prima che siano trascorsi
quattro anni dal precedente acquisto agevolato.
Inoltre, la norma crea
disparità fra le stesse persone con disabilità: il
Disegno si riferisce, in chiusura del comma citato, a “nuovi e diversi
adattamenti”. Si ricordi che non tutte le persone con disabilità
necessitano di adattamenti sui veicoli e che lo stesso Legislatore non impone a
tutti l’obbligo di adattare il veicolo quale condizione per accedere ai
benefici fiscali. Per l’applicazione operativa della norma, e per le quantomai opportune chiarificazioni, è ora necessario
attendere le circolari dell’Agenzia delle entrate.
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Agevolazioni lavorative
La Finanziaria introduce una
modificazione alle disposizioni relative ai congedi retribuiti di due anni
riservato i genitori di persone con handicap (o ai fratelli o sorelle
conviventi nel caso i genitori siano deceduti o totalmente inabili).
Si tratta di una misura piuttosto
oscura.
Il comma in questione prevede
che se un lavoratore fruisce dei congedi retribuiti per un periodo inferiore ai
sei mesi, potrà fruire di giorni di ferie (attenzione: non retribuiti, né
coperti da contribuzione figurativa) in numero pari a quelli che avrebbe
maturato in identico periodo se avesse effettivamente lavorato. Come si potrà
notare, è una misura irrilevante sotto l’aspetto pratico.
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Flessibilità dell’orario di lavoro
La Manovra corregge
parzialmente anche l’articolo 9 della Legge 53/2000 (Disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) nella parte relativa
alla flessibilità degli orari di lavoro.
Come si ricorderà l'articolo
prevede la possibilità di sostenere economicamente quelle imprese che attuino,
attraverso accordi specifici, progetti di flessibilità dell’orario di lavoro,
part-time, telelavoro per quei dipendenti che abbiamo
maggiore necessità di sostegno familiare (esempio, minori nel nucleo).
Nel nuovo testo, fra le
azioni positive, sono previsti anche “interventi ed azioni comunque volti a
favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione
lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico
ovvero con anziani non autosufficienti a carico”.
Nella sostanza non cambia molto: il telelavoro, il part-time, la flessibilità in generale non
sono comunque un diritto, ma una opportunità che lo Stato sostiene nel caso in
cui le aziende intendano adottare accordi specifici.
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Fondo sociale per i non autosufficienti
Con la finalità di garantire
l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire
su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti,
la Manovra Finanziaria ha istituito presso il Ministero della solidarietà
sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze» (100 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009).
Tale cifra non è certo proporzionata ai
bisogni assistenziali delle persone non autosufficienti.
Gli atti e i provvedimenti
relativi all’utilizzazione del Fondo saranno adottati dal Ministro della
solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro
delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata (Legge 281).
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5 per mille per il volontariato
La Finanziaria ha confermato
la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille dell’imposta sui
redditi alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale o di volontariato,
oltre che alle attività sociali svolte dal proprio comune di residenza.
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Consumi energetici
Nel testo approvato è
prevista la costituzione di un Fondo da utilizzare a copertura di interventi di
efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per
finalità sociali.
Questo Fondo sarà destinato
anche al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni,
per la riduzione dei costi delle forniture di energia (riscaldamento e energia
elettrica) per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani
e disabili.
Per comprendere le modalità e
le condizioni di accesso a questo fondo da parte dei comuni è necessario
attendere uno specifico decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della Finanziaria.