Legge
Art. 6
(comma 3)
Il comma 2 dell'articolo 1997 della legge
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o
ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che
abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennita'
di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica
finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o
dell'handicap. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute, sono individuate, senza ulteriori oneri
per lo Stato, le
patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli
accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione
sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle
aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare
la minorazione.».